Aggiornamento 2025 - Prescrizioni Regionali Antincendio

Piano Antincendio Regionale 2023-25

Data :

14 maggio 2025

Aggiornamento 2025 - Prescrizioni Regionali Antincendio
Municipium

Descrizione

🔥 AGGIORNAMENTO 2025 alle
🔥 PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2023-2025
Con Deliberazione n. 5/48 DEL 29.01.2025, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni regionali antincendio .
👉 Anche quest’anno, è previsto l’anticipo al 1° maggio dell’emissione del Bollettino dielevata pericolosità per rischio incendi boschivi” - elaborato dal Centro Funzionale Decentrato e la possibilità di modificare il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo (ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre) con determinazione del Direttore generale della protezione civile, considerato l’andamento meteorologico stagionale.
 
🔥 AGGIORNAMENTO 2025
⚠️ Le prescrizioni di contrasto alle azioni o alle omissioni determinanti, l’innesco di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo, si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre su tutto il territorio della Sardegna.
🔥👉 Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
 
📌 Divieti, nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, su tutto il territorio regionale, fatte salve le deroghe, è vietato:
1️⃣ accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
2️⃣ utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
3️⃣ utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio;
4️⃣ smaltire braci;
5️⃣ gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
6️⃣f ermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
 
📌 Norme di prevenzione, entro il 1° giugno:
1️⃣ i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2️⃣ i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3️⃣ i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4️⃣ i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5️⃣ i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Protezione Civile Regionale al seguente indirizzo:

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 18:43

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